Esenzioni Ticket

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Tipologia pazienti esenti

  • Pazienti al di sotto dei 6 anni e al di sopra dei 65 anni (con reddito familiare fino a 36.151,98 euro)
  • Pazienti con patologie previste dal D.M. 01/02/91(gli esenti per patologia si avvalgono dell’esenzione solo per la patologia indicata su impegnativa del medico di famiglia)
  • Infortuni INAIL e malattie professionali
  • Persone con patologie neoplastiche maligne
  • Pazienti in attesa di trapianto d’organi
  • Invalidi di guerra 6ª e 8ª categoria
  • Invalidi del lavoro sotto i 2/3
  • Invalidi del lavoro dall’87% al 99%
  • Invalidi di servizio 6ª e 8ª categoria
  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
  • Ciechi e sordomuti
  • Pensionati sociali
  • Pensionati al minimo oltre i 60 anni
  • Disoccupati
  • Gravidanza (con le limitazioni previste)

Le categorie Pensionati Sociali, Pensionati Minimi e Disoccupati sono esenti dal pagamento del ticket (solo se appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro con coniuge a carico e 516,46 euro in più per ogni figlio a carico)

Esenzione per reddito

Dal 1 agosto 2011 è stata abolita la possibilità di autocertificazione per attestare le condizioni di reddito rientranti nelle fasce previste di esenzione, pertanto il cittadino deve recarsi all’ASL di competenza per richiedere il rilascio di un documento che certifichi la propria tipologia di esenzione e comunicare il codice relativo al proprio medico curante, che provvederà ad indicarlo su ogni impegnativa del paziente.

Esenzione per patologia

L’esenzione deve essere richiesta all’Azienda ASL di residenza, presentando un certificato medico che attesti la presenza di una o più malattie incluse nel Decreto Ministeriale del 28 maggio 1999, n° 329 e successive modifiche. Il certificato deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico.
Sono validi ai fini del riconoscimento dell’esenzione anche:
– la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica
– la copia del verbale di invalidità
– la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera Privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda USL di residenza
– i certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali Militari
– le certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione Europea
L’Azienda Sanitaria rilascia, nel rispetto della tutela dei dati personali, un attestato che riporta la definizione della malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione secondo il d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche.
Per ottenere informazioni utili sul sistema di esenzione e sulla documentazione clinica idonea da presentare alla propria Azienda USL, è opportuno che l’assistito si rivolga al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera scelta che saprà informarlo e indirizzarlo correttamente.

Esenzione in gravidanza

 

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